Misura/azione PSL

MISURA 4 - AZIONE 7 – MIGLIORAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE D’ALPEGGIO

Obiettivo misura/azione PSL

Gli alpeggi ricadenti nel territorio GAL scontano ancora una notevole difficoltà di accesso viario che ne penalizza l’utilizzo, il trasferimento di animali e materiali ed un più diffuso utilizzo turistico. Alcune baite mancano ancora di approvvigionamento idrico ed energetico. Gli obiettivi sono quindi quelli di realizzare, completare e migliorare la viabilità interna delle malghe e di collegamento tra malghe contigue e migliorare-realizzare impianti e reti di approvvigionamento idrico. Si vuole inoltre garantire una migliore gestione delle aree a pascolo e il recupero di quelle abbandonate e valorizzare gli alpeggi per la loro multifunzionalità, premiando progetti di viabiltà che diano continuità al collegamento tra alpeggi anche a fini di percorribilità turistica secondo un percorso di valorizzazione ambientale e delle produzioni d’alpeggio

Tipo di sostegno

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

E’ possibile il versamento al beneficiario di un anticipo con le modalità disposte dal paragrafo 4 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013. Pertanto, per gli investimenti ammessi a finanziamento, l’importo dell’anticipo è pari al 50% del contributo concesso.

Beneficiari

Proprietari pubblici e gestori pubblici di malghe

Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell’articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa, relative a infrastrutture al servizio delle malghe:

• adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti di approvvigionamento idrico, per uso non irriguo;

• adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per il miglioramento dell'efficienza energetica;

• adeguamento, ristrutturazione e/o costruzione di impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, solo per uso aziendale;

• miglioramento e/o costruzione di sistemi di viabilità di servizio interna alla malga e di collegamento tra malghe contigue;

• spese generali, con percentuale definita in funzione dei costi relativi agli investimenti ammissibili a finanziamento.

Condizioni di ammissibilità

Nel caso di soggetti che non sono proprietari della struttura oggetto dell’intervento, gli stessi devono garantire la disponibilità del bene per 10 anni.

Sono oggetto di finanziamento solo gli interventi coerenti con le strategie e gli obiettivi dei piani di sviluppo territoriale a livello locale, ove esistenti.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili solo se utilizzano matrici no food, cioè non derivanti da colture dedicate. L’energia prodotta deve essere utilizzata esclusivamente nell’ambito dell’azienda, quindi gli investimenti devono essere commisurati ai consumi complessivi aziendali.

Zonizzazione: Il sistema degli alpeggi del territorio GAL Valle Brembana 2020

Aliquota del sostegno

Il contributo concesso è pari al 90% della spesa ammessa a finanziamento

Importo del sostegno

€ 900.000

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